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Le normative> Pubblicità

Norme sulla pubblicità

Sul tema della commistione fra pubblicità e informazione l'Ordine dei giornalisti ha più volte richiamato i suoi iscritti alla massima vigilanza e ha anche avviato un'iniziativa. Come nella carta stampata, si chiede che anche nei messaggi radio e tivu siano previsti dei meccanismi che rendano chiaramente distinguibili i due tipi di informazione. Per i servizi televisivi a contenuto pubblicitario si chiede l'utilizzo del seguente contrassegno durante tutta la durata del programma.

A questo proposito il consiglio dell'Ordine si è già´ espresso con un documento in cui richiama i suoi iscritti al dovere di esercitare la professione rispettandone la deontologia, al fine di stabilire un rapporto di fiducia e credibilità con la pubblica opinione.

"I messaggi redazionali - si spiega -dovranno essere sempre distinguibili, qualsiasi sia lo strumento di comunicazione: stampa, televisione, radio, internet".

"A tale riguardo - prosegue il documento del Consiglio dell'Ordine - si invitano i giornalisti all' osservanza delle norme già stabilite per le testate a stampa: la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, con modalità grafiche che la distinguano inequivocabilmente dall'informazione. Le televisioni devono utilizzare un contrassegno che, per tutta la durata del servizio redazionale, faccia capire che si tratti di un messaggio promozionale. L' Ordine dei Giornalisti del Veneto ha scelto come logo una P in campo ovale azzurro. Per quanto riguarda il mezzo radiofonico, il servizio redazionale dovrà essere annunciato in apertura e in chiusura e almeno una volta nel corso della trasmissione, esplicitando il committente. Si ribadisce che l'informazione deve essere prodotta autonomamente dai giornalisti delle testate e, pertanto, ci deve essere netta distinzione anche tra telegiornali e servizi redazionali televisivi. A questi ultimi dovranno essere riservati appositi spazi, prima o dopo la sigla del telegiornale. Il giornalista non può essere obbligato a realizzare servizi redazionali, ma può occuparsene a patto che siano rispettate le regole di trasparenza e a patto di non aver alcun rapporto diretto con la concessionaria di pubblicità, nè provento derivante dal servizio redazionale stesso.

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