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Le normative> Pubblicità
Norme sulla pubblicità
Sul tema della commistione fra pubblicità e informazione
l'Ordine dei giornalisti ha più volte richiamato i suoi iscritti alla massima vigilanza
e ha anche avviato un'iniziativa. Come nella carta stampata, si chiede che anche nei
messaggi radio e tivu siano previsti dei meccanismi che rendano chiaramente distinguibili i due tipi di informazione. Per i servizi
televisivi a contenuto pubblicitario si chiede l'utilizzo del seguente contrassegno
durante tutta la durata del programma.
A questo proposito il consiglio dell'Ordine si è già´ espresso con un
documento in cui richiama i suoi iscritti al dovere di esercitare la professione
rispettandone la deontologia, al fine di stabilire un rapporto di fiducia
e credibilità con la pubblica opinione.
"I messaggi redazionali - si spiega -dovranno essere sempre distinguibili,
qualsiasi sia lo strumento di comunicazione: stampa, televisione, radio, internet".
"A tale riguardo - prosegue il documento del Consiglio dell'Ordine -
si invitano i giornalisti all' osservanza delle norme già stabilite per le testate a
stampa: la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale,
con modalità grafiche che la distinguano inequivocabilmente
dall'informazione. Le televisioni devono utilizzare un contrassegno che,
per tutta la durata del servizio redazionale, faccia capire che si tratti
di un messaggio promozionale. L' Ordine dei Giornalisti del Veneto ha
scelto come logo una P in campo ovale azzurro. Per quanto riguarda il
mezzo radiofonico, il servizio redazionale dovrà essere annunciato in
apertura e in chiusura e almeno una volta nel corso della trasmissione,
esplicitando il committente. Si ribadisce che l'informazione deve essere
prodotta autonomamente dai giornalisti delle testate e, pertanto, ci deve
essere netta distinzione anche tra telegiornali e servizi redazionali
televisivi. A questi ultimi dovranno essere riservati appositi spazi,
prima o dopo la sigla del telegiornale. Il giornalista non può essere
obbligato a realizzare servizi redazionali, ma può occuparsene a patto
che siano rispettate le regole di trasparenza e a patto di non aver alcun
rapporto diretto con la concessionaria di pubblicità, nè provento
derivante dal servizio redazionale stesso.
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